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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia,
possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
a) se marescialli, senza limiti di eta';
b) se brigadieri, vice-brigadieri, appuntati, carabinieri, e
gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di eta'.
L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' concessa dal Ministro o,
in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed e'
valida per mesi sei.