Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 266 del 26/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1956)
Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  luogo  del  certificato  richiesto  ai sensi dell'art. 36 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 13 gennaio 1955,
n.   21,   puo'   essere   prodotta   una   attestazione  provvisoria
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che
sono  in  corso  gli  accertamenti  per  il  rilascio del certificato
medesimo.
  In  tal  caso  le  agevolazioni tributarie sono concesse al momento
della  registrazione, salvo ad essere revocate qualora, entro un anno
da  tale formalita', non venga presentato all'Ufficio del registro il
certificato  attestante  la  rispondenza  dell'atto agli scopi voluti
dalla legge.
  L'azione  dell'Amministrazione  finanziaria  per  il recupero delle
imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza
del termine stabilito dal comma precedente.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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