Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 27 del 09/01/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1956)
Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.
Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei
provvedimenti di Stati esteri, che riconoscono il diritto di opzione
per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del
Trattato di pace, reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre
1947, n. 1430, non possono essere eseguite senza il preventivo nulla
osta del Ministero dell'interno.
La concessione del nulla osta e' subordinata alla sussistenza delle
condizioni richieste dal precitato articolo 19 e di essa deve darsi
comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
luogo dove la trascrizione e l'annotazione devono eseguirsi.
Qualora non risulti la sussistenza delle condizioni richieste, il
nulla osta e' negato ed e' data comunicazione del diniego, con
indicazione dei motivi, all'interessato ed al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del luogo dove le predette formalita'
avrebbero dovuto essere eseguite.
Tanto nel caso di concessione, quanto in quello di diniego del
nulla osta, puo' essere promossa in ogni tempo da chiunque vi abbia
interesse e dal pubblico ministero l'azione per l'accertamento della
cittadinanza davanti al tribunale indicato nei due precedenti commi.
La trascrizione e l'annotazione possono essere eseguite quando
siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta
concessione del nulla osta, senza che nel predetto termine sia stata
promossa l'azione per l'accertamento dello stato di cittadinanza.
L'esercizio di tale azione entro il termine suddetto sospende
l'esecuzione della trascrizione e dell'annotazione sino al passaggio
in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ai fini della
sospensione, la citazione deve essere notificata al Ministero
dell'interno.
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