Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 289 del 31/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1956)
Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  stabilito  con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il
godimento   delle   agevolazioni   tributarie  previste  dal  decreto
legislativo  luogotenenziale  7  giugno  1945,  n.  322, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957.
  Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi
dalle   Amministrazioni   e  dalle  Aziende  dello  Stato  anche  con
ordinamento  autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche
contemplate  nelle  citate  disposizioni,  le  agevolazioni di cui al
precedente   comma  si  applicano  in  tutti  i  casi  nei  quali  la
presentazione   dell'offerta   sia  intervenuta  antecedentemente  al
termine anzidetto.
  La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1955.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1956

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
                                                      MEDICI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 
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