Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 295 del 11/04/1956 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1956)
Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria della Università di Catania.
Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria della Università di Catania.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il personale amministrativo, tecnico e subalterno organicamente
assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952,
n. 694, a posti di ruolo previsti dallo statuto della Facolta' di
agraria dell'Universita' di Catania, approvato con decreto del
Presidente della, Regione siciliana del 6 novembre 1951, n. 176-A, e'
inquadrato, previo giudizio favorevole del competente Consiglio di
amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nei
corrispondenti ruoli statali.
Detto inquadramento si effettuera' con l'osservanza delle norme e
modalita' stabilite per la prima attuazione della legge 6 luglio
1940, n. 1038, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativi alla
statizzazione del personale universitario di segreteria, assistente,
tecnico e subalterno, e subordinatamente al possesso da parte del
personale da inquadrare dei requisiti richiesti per la applicazione
delle sopra citate disposizioni di legge.
L'inquadramento, che sara' contenuto nei limiti del contingente dei
posti, stabilito con la legge 13 giugno 1952, n. 694, ed ogni effetto
dell'inquadramento stesso sono riferiti alla data di entrata in
vigore di detta Agli effetti della collocazione nel ruolo, il
personale amministrativo di cui innanzi dovra' occupare l'ultimo
posto nel grado iniziale del relativo gruppo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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