Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 307 del 14/04/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1956)
Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  cinque  anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  le misure dei contributi previsti nei provvedimenti
legislativi  concernenti  le  assicurazioni  sociali obbligatorie per
tutti  i  settori della produzione, compreso quello agricolo, nonche'
per  gli  assegni  familiari  e per l'integrazione dei guadagni degli
operai  dell'industria,  saranno  determinate o modificate di anno in
anno,  con  le  forme  e  modalita' previste nelle deleghe, contenute
negli stessi provvedimenti legislativi.
  Nella  delega  di  cui  al  precedente  comma  e' compresa anche la
determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per
l'assicurazione  contro  le  malattie  e  delle  tariffe  dei premi o
contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e  le  malattie  professionali,  in  relazione  alle  esigenze  delle
rispettive gestioni.
  Qualora  alla  data del 1 gennaio di ciascun anno non siano emanati
per  la  determinazione  o  modificazione  della  misura  dei singoli
contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di
competenza,  i  datori  di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a
quando  non  saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo
conguaglio  sulla  base  delle  misure  fissate  con  i  medesimi,  a
corrispondere   i   contributi   nella  misura  prevista  dall'ultimo
provvedimento emanato.
  Tale  disposizione  ha,  effetto  anche  per  i  provvedimenti gia'
emanati  in applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n.
861.
  A  coloro  che  erano  tenuti al versamento dei contributi e non li
avessero  ancora  corrisposti  viene  accordato  il termine di trenta
giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge per il pagamento
degli arretrati.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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