Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 307 del 14/04/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1956)
Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.
Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti
legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per
tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonche'
per gli assegni familiari e per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria, saranno determinate o modificate di anno in
anno, con le forme e modalita' previste nelle deleghe, contenute
negli stessi provvedimenti legislativi.
Nella delega di cui al precedente comma e' compresa anche la
determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per
l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o
contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle
rispettive gestioni.
Qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non siano emanati
per la determinazione o modificazione della misura dei singoli
contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di
competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a
quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo
conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a
corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo
provvedimento emanato.
Tale disposizione ha, effetto anche per i provvedimenti gia'
emanati in applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n.
861.
A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li
avessero ancora corrisposti viene accordato il termine di trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento
degli arretrati.
1947
1948
1949
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