Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 393 del 03/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1956)
Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   condizione   di   effettiva   contribuzione  obbligatoria  nel
quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma
dell'art.  5  della legge 4 aprile 1952, n. 218, non e' richiesta per
gli  assicurati,  i  quali  avendo  superato  il 60° anno di eta', se
uomini,  o  il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito
minimo  contributivo  necessario  per  il  diritto  alla  pensione di
vecchiaia,   purche'   possano   far   valere  almeno  48  contributi
obbligatori  settimanali  effettivamente  versati,  e  non esplichino
attivita'  retribuita  alle  dipendenze di terzi soggetta all'obbligo
assicurativo.
  La   stessa   norma   si   applica  a  quegli  assicurati  che,  al
raggiungimento  dell'eta'  indicata nel precedente comma, pur essendo
in  possesso  del  requisito  minimo  contributivo di cui all'art. 25
della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  non  possono  far valere le
anzianita'  di  iscrizione  nell'assicurazione obbligatoria richieste
dallo stesso articolo.
  I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati
con le modalita' di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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