Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 393 del 03/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1956)
Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.
Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel
quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma
dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non e' richiesta per
gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di eta', se
uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito
minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di
vecchiaia, purche' possano far valere almeno 48 contributi
obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino
attivita' retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo
assicurativo.
La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al
raggiungimento dell'eta' indicata nel precedente comma, pur essendo
in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'art. 25
della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le
anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria richieste
dallo stesso articolo.
I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati
con le modalita' di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
