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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107,
contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle
aziende industriali cotoniere, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi
del presente articolo dagli operai sospesi, non e' computato agli
effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione
occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle
assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale
il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti
dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i
diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860".
All'art. 3, dopo le parole: "un piano di organizzazione", sono
aggiunte le seguenti: "e sviluppo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MORO
- VANONI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO