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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino a tutto
l'esercizio finanziario 1960-61, e' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in
apposito capitolo, la somma di lire 100.000.000 per la concessione,
in ogni esercizio, di 1000 borse di studio annuali dell'importo di
lire 100.000 ciascuna, a favore degli orfani dei caduti in guerra o
per causa di guerra e nella lotta di liberazione, che appartengono a
famiglie di disagiate condizioni economiche e che seguano, senza
demerito, gli studi universitari, secondari, artistici o
professionali.
La ripartizione del contingente delle borse stabilito al precedente
comma e le modalita' per la loro assegnazione saranno determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.