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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali
intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge,
trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in
cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, allo
scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove
imprese produttive o nell'ampliamento di analogie imprese gia'
esistenti, potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione,
i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonche' i capitali
derivanti da eventuali successivi realizzi.