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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 del regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1640, e'
sostituito dal seguente:
"La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione e' tollerata,
ma i vini gessati contenenti piu' di grammi 1,50 per litro di
solfati, calcolati come solfato neutro di potassio, non possono
essere venduti per consumo diretto. Per i vini marsala e per gli
altri vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati
calcolati come solfato neutro di potassio, il limite massimo di
solfati consentito per la vendita per consumo diretto e' di grammi
2,50 per litro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO