Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 489 del 21/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1956)
Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.
Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa
Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti
rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale,
magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione
per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a trenta
per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di
tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci
per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi
riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennita'.
Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i
magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio
presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di
Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di
servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di
cassazione.
Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di
Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere
autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di
sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.
L'applicazione non e' ammessa e, se gia' avvenuta, deve essere
revocata, nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello
scrutinio per la promozione alla categoria, superiore, non siano
dichiarati idonei o promovibili per merito distinto.
Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre
applicazioni alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso
la Corte stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il
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