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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 494 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1956)
Norme sui provveditori agli studi.
Norme sui provveditori agli studi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti stabiliti per ciascuno dei gradi 5° e 6° di provveditore
agli studi, rispettivamente di 1ª e di 2ª classe, sono resi
cumulativi in unico organico e le promozioni al grado di provveditore
agli studi di 1ª classe (grado 5°) sono conferite per anzianita'
congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianita' di almeno tre
anni nel grado immediatamente inferiore.
Il numero complessivo dei posti per i due gradi anzidetti e'
confermato in 95 unita' ed in relazione ad esso deve essere
determinata l'aliquota dei posti di provveditore agli studi di 2ª
classe da riservare ai funzionari di cui alla lettera a) dell'art. 1
del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, modificato
dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947, n. 375.
Nel computo dei posti da riservare alle categorie di personale
indicate alla lettera b) del citato art. 1 del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375, deve tenersi conto
dei provveditori agli studi gia' in servizio che, pur non provenendo
da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto
in virtu' di precedenti disposizioni legislative non piu' in vigore.
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