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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 495 del 22/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1956)
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956.
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi
previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n.
383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonche' dagli articoli 1 e 2 del
successivo decreto 20 gennaio 1955, n. 289, non conseguono il
pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1955, possono
essere autorizzati, su proposta della Commissione centrale per la
finanza locale, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto
con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano
del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli
1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n.
51.
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