Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 500 del 29/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1956)
Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria.
Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state
conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai
prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro
ha diritto a percepire dal concedente la meta' della differenza tra
il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base
ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in
base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
