Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 504 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1956)
Disposizioni varie in materia di assegni familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  assegni  familiari  e  i  relativi  contributi  per  i settori
dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica
degli  assegni  stessi,  in  vigore alla data del 1 agosto 1954, sono
elevati,  con  decorrenza  dal  periodo  di  paga  in corso alla data
medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane
e  dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo
provvisorio   dello  Stato  6  maggio  1947,  n.  563,  e  successive
modificazioni:
    a)  industria:  assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
    contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;
    b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per
ciascun  figlio;  lire  2808  per  il  coniuge; lire 1430 per ciascun
ascendente;
    contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.
  Con  decorrenza  dal  1  aprile  1956  gli  assegni  e i contributi
predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:
    a)  industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio;
lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
    contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;
    b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per
ciascun  figlio;  lire  3016  per  il  coniuge; lire 1430 per ciascun
ascendente;
    contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.
  Resta  in  vigore  per  il  settore  dell'industria, in aggiunta ai
contributi  di  cui  alle lettere a) del primo e del secondo comma, e
fino  all'estinzione  del  disavanzo  della  gestione,  l'addizionale
dell'1,50  per  conto della retribuzione, stabilita dall'art. 3 della
legge 31 marzo 1954, n. 117.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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