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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 504 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1956)
Disposizioni varie in materia di assegni familiari.
Disposizioni varie in materia di assegni familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori
dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica
degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 agosto 1954, sono
elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data
medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane
e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive
modificazioni:
a) industria: assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;
b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per
ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun
ascendente;
contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.
Con decorrenza dal 1 aprile 1956 gli assegni e i contributi
predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:
a) industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio;
lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;
b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per
ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun
ascendente;
contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.
Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai
contributi di cui alle lettere a) del primo e del secondo comma, e
fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale
dell'1,50 per conto della retribuzione, stabilita dall'art. 3 della
legge 31 marzo 1954, n. 117.
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