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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce
"Combustibili" e' cosi' modificata:
Unita Imposta
di misura (in lire)
Gas per illuminazione, riscaldamento e
per usi domestici e gas in bombole per
illuminazione, riscaldamento ed usi
domestici:
fino a 4.500 calorie................ mc. 1,50
oltre le 4.500 calorie.............. in proporzione
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO