Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 54 del 04/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1956)
Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato.
Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro per il
tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare italiano,
verra' operata la discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione
tenuta dall'Istituto Mobiliare italiano, tra i finanziamenti tratti
dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950,
n. 723, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, al fine
di considerare concessi ai mutuatari in base a quest'ultima legge
finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari.
I crediti di capitale ed interesse gia' trasferiti alla Cassa per
il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 11 lettera a) della legge 10 agosto
1950, n. 646, sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle
seguenti disposizioni legislative:
legge 21 agosto 1949, n. 730;
legge 18 aprile 1950, n. 258, art. 1;
legge 30 luglio 1950, n. 723;
legge 4 novembre 1950, n. 922.
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