Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 58 del 20/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1956)
Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1,  comma  secondo,  della  legge 3 agosto 1949, n. 577, e'
sostituito come segue:
  "Il  Consiglio  nazionale  del  notariato  e'  composto di quindici
membri,  i  quali,  nel  numero  stabilito  per  ciascuna  delle zone
indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in
unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone".

  L'art.  7,  comma  quarto,  della  legge  stessa e' sostituito come
segue:
  "Quando  per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad
altra  zona,  e  fino  a  sei mesi prima della scadenza del triennio,
venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si
fa  luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con
elezione  suppletiva  nella  corrispondente  zona,  con  le modalita'
previste  dal  secondo  comma  dell'art.  8.  Colui  che e' eletto in
sostituzione  dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando,
pero',  venga  a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la
meta'  dei  componenti  del  Consiglio,  si  procede a nuova elezione
dell'intero    Consiglio   e   questo   restera'   in   carica   fino
all'insediamento   del   Consiglio  che  sara'  eletto  nel  febbraio
successivo alla scadenza del triennio".

  L'art. 9, comma primo, della legge stessa e' sostituito come segue:
  "Ciascun  notaio  ha  diritto di voto per l'elezione dei componenti
del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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