Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 58 del 20/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1956)
Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.
Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1949, n. 577, e'
sostituito come segue:
"Il Consiglio nazionale del notariato e' composto di quindici
membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone
indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in
unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone".
L'art. 7, comma quarto, della legge stessa e' sostituito come
segue:
"Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad
altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio,
venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si
fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con
elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalita'
previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che e' eletto in
sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando,
pero', venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la
meta' dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione
dell'intero Consiglio e questo restera' in carica fino
all'insediamento del Consiglio che sara' eletto nel febbraio
successivo alla scadenza del triennio".
L'art. 9, comma primo, della legge stessa e' sostituito come segue:
"Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti
del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona".
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