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La Camera dei deputati ed' il Senato della Repubblica", hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n.
1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia'
moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre
1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del
Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche
protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista
dall'art. 734 dello stesso Codice penale.
Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni
gia' compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.