Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 598 del 28/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1956)
Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1950-1951).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante
la   campagna  1950-51,  nella  gestione  di  ammasso  del  grano  di
produzione  nazionale  ed  in  quella  di  distribuzione  del grano e
derivati  sia  nazionali  che  importati  dall'estero per conto dello
Stato, e precisamente:
    1° per la gestione "granai del popolo":
      a)  il  disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo
ottenuto  nella  cessione,  ai  prezzi  ufficiali  fissati, del grano
(tenero   e   duro)  di  produzione  nazionale,  rispetto  ai  prezzi
corrisposti ai conferenti;
      b)  le  spese  di  gestione alla cui integrale copertura non e'
stato  possibile  provvedere  per  effetto  della insufficienza delle
quote  accantonate  in  via  provvisoria, nonche' in dipendenza della
mancata  riscossione,  sui  quantitativi  di  grano  (tenero e duro),
rimasti  invenduti  a chiusura della campagna, delle quote predette e
di quelle forfettariamente fissate;
    2° per la gestione di distribuzione:
      a)   le   maggiori   spese   sostenute,   rispetto  alla  quota
precalcolata  per  il deposito, nel periodo precedente all'immissione
al  consumo,  del  grano  e  derivati importati dall'estero per conto
dello Stato;
      b)  il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote
accantonate  in  via  provvisoria,  oppure in via definitiva nel caso
siano  forfettariamente  fissate, per le spese di distribuzione e per
quelle  generali  e  di amministrazione, in queste ultime compreso il
compenso  all'ente  gestore,  anche  per  effetto  di  trasporti  non
previsti  ne'  prevedibili  dovuti effettuare per assicurare la buona
conservazione di notevoli quantitativi di grano.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022