Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 695 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1956)
Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il limite di spesa di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1951, n.
748, e' elevato da 9 a 12 miliardi di lire.
  L'ulteriore  importo di lire 3 miliardi sara' inscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione
di  lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57
e 1957-58.
  Il  termine  previsto  dall'art.  4  della  legge  predetta  per la
presentazione  delle  istanze di finanziamento e' prorogato fino a 90
giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
  Nei  programmi  di  riorganizzazione  e  di  sviluppo delle miniere
zolfifere, per la cui realizzazione e' chiesto il finanziamento, puo'
essere  compresa  la  spesa  per  l'acquisto  e  messa  in  opera dei
macchinari e delle attrezzature occorrenti per l'ammodernamento degli
impianti destinati all'esercizio delle miniere.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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