Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 695 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1956)
Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera.
Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite di spesa di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1951, n.
748, e' elevato da 9 a 12 miliardi di lire.
L'ulteriore importo di lire 3 miliardi sara' inscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione
di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57
e 1957-58.
Il termine previsto dall'art. 4 della legge predetta per la
presentazione delle istanze di finanziamento e' prorogato fino a 90
giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Nei programmi di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere
zolfifere, per la cui realizzazione e' chiesto il finanziamento, puo'
essere compresa la spesa per l'acquisto e messa in opera dei
macchinari e delle attrezzature occorrenti per l'ammodernamento degli
impianti destinati all'esercizio delle miniere.
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