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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della
legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952,
n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a
cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per
costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri
di edifici giudiziari.