Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 703 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1956)
Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi presso il Corpo degli agenti di custodia.
Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi presso il Corpo degli agenti di custodia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 508, modificato con l'art. 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e' sostituito dal
seguente:
"Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari
gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il
Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del
Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente a
distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia - ai soli fini
del ha istruzione militare e della disciplina degli agenti di
custodia - ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del
posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il
distacco.
"In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere
distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.
"Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso
il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al
trattamento economico in godimento, l'indennita' speciale giornaliera
di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri
e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura
stabilita per il grado ricoperto.
"Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 508".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - TAMBRONI
- MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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