Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 715 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1956)
Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale.
Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 97. - I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi
successivi a quello dell'emissione.
Trascorso il periodo di validita', il loro importo e' rimborsabile
agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi
finanziari successivi a quello di emissione, con le modalita'
stabilite dal regolamento.
Art. 98. - I vaglia non reclamati entro il termine stabilito ai
secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore
dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia
tratti sull'estero.
Art. 112. - Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a
mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa, ad
eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei
correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
4) le operazioni di versamento e di pagamento disposte
dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici,
correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui
prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la
gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal
regolamento.
Art. 120. - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono
validi per due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'apposizione del
"visto".
Trascorso tale periodo, il loro importo e' rimborsabile agli aventi
diritto che, ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari
successivi a quello di vidimazione, con le modalita' stabilite dal
regolamento.
Art. 121. - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non
reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo
precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.
Art. 123. - I reclami relativi al servizio dei conti correnti
postali devono essere presentati nel termine di due anni.
Detto termine decorre:
a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e
per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di
registrazione dell'operazione sul conto;
b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di
accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento;
dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di
postagiro; e dal 1 gennaio successivo all'anno cui si riferiscono se
trattasi di interessi;
c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1 luglio
successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno e' stato
dall'ufficio dei conti correnti;
d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto
corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il
provvedimento.
La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1956
GRONCHI
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MEDICI - MORO -
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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