Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 717 del 06/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1956)
Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica, di quanto disposto dall'art. 7 della legge 27 febbraio
1955,  n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti
per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima legge entro
il  termine  fissato  dall'art.  147 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti, ai sensi e secondo
le modalita' della presente legge, nell'ordine:
    a)  ai  maestri  in  attesa dell'assunzione nel ruolo normale per
effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla legge
24  dicembre  1951,  n.  1634,  all'art. 13 del decreto legislativo 7
maggio  1948,  n.  1127,  e dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n.
658;
    b)  ai maestri inclusi in graduatoria valida fino all'esaurimento
(idonei con sette decimi nelle prove di esame), e in attesa di nomina
ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 281;
    c)  ai  maestri  del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo
normale  ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 27 novembre
1954, n. 1170.
  Allo  stesso  fine  e  con  le  stesse  modalita'  sara' utilizzato
altresi'  il  contingente  dei  posti  lasciati vacanti dal personale
insegnante  femminile  di  ruolo, anche non coniugato, al quale viene
estesa  la  facolta'  di chiedere, entro il termine fissato dall'art.
147  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
17, il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 1, comma primo, della
citata legge 27 febbraio 1955, n. 53.
 
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