Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 736 del 18/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1956)
Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Articolo unico.
Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge
11 ottobre 1934, n. 1814, convertito nella legge 18 aprile 1935, n.
961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente
nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci,
prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con
legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore
periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile
1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della
presente legge fino al 31 dicembre 1959.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
CASSIANI - MEDICI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
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