Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 859 del 25/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1956)
Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti
a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento e'
sostituito dal seguente:
"La presente legge avra' effetto per dieci esercizi finanziari a
partire dall'esercizio 1954-55.
"Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del
contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la
spesa di lire 74.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione
del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal
1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente:
lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55;
lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57;
lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;
lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1958-59;
lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1959-60;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62;
lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64.
"Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno
ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle
singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in
relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unita' ammesse ai
benefici.
"Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle
autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere
utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo
comma del presente articolo.
"Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione puo'
essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati
stanziamenti.
"Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di
previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina
mercantile per gli esercizi suddetti sara' autorizzato l'onere
concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'art. 25
del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella
legge 9 gennaio 1936, n. 147.
"Per l'esercizio finanziario 1954-55 e' autorizzata la spesa di
lire 250.000.000 per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge
e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
