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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 860 del 25/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1956)
Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.
Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde
ai seguenti requisiti fondamentali:
a) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di
servizi, di natura artistica od usuale;
b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale,
anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi
familiari;
c) che il titolare abbia la piena responsabilita' dell'azienda e
assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla
sua gestione.
La qualifica artigiana di un'impresa e' comprovata dall'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 9.
Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualita'
artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi
macchinari ed utilizzi fonti di energia.
Essa puo' svolgere la sua attivita', purche' non in contrasto con
le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo
titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal
committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia
il sistema della remunerazione.
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