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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 888 del 25/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1956)
Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.
Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni degli articoli 1, 8, 22,25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31
del regio decreto-legge 28 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge
27 maggio 1935, n. 835, modificato dal regio decreto-legge 15
novembre 1938, n. 1802, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 90,
sono sostituite dalle seguenti:
"Art. 1. - Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.
Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e
giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla
rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere,
al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile,
costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.
Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi
predetti:
1) istituti di osservazione;
2) gabinetti medico-psico-pedagogici;
3) uffici di servizio sociale per minorenni;
4) case di rieducazione ed istituti medico-psicopedagogici;
5) "focolari" di semi-liberta' e pensionati giovanili;
6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
7) riformatori giudiziari;
8) prigioni-scuola.
Il Ministro per la grazia e la giustizia puo' con proprio
decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati
nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo
non sia gia' costituito il centro.
Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di
osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i
minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonche'
l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni".
"Art. 8. - Istituti di osservazione.
Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed
ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori
degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza,
in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un
provvedimento della autorita' giudiziaria.
Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalita' del
minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo piu'
idonei per assicurarne il riadattamento sociale".
"Art. 22. - Provvedimenti con seguenti alla liberazione dei minori.
La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento
per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della
Repubblica al Tribunale per i minorenni perche' esamini se sia
necessaria una delle misure previste dall'art. 25".
"Art. 25. - Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o
per carattere.
Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita'
della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica,
l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli
organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia
e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i
minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo
designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla
personalita' del minore, e dispone con decreto motivato una delle
seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto
medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in Camera di
consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria
potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento
e' consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi
dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori
sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando
il patrimonio del minore lo consente".
"Art. 26. - Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento
penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.
Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal
pubblico ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico
del minore, quando costui non puo' essere o non e' assoggettato a
detenzione preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto
di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata
una misura di sicurezza detentiva.
Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione
condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia
necessaria una delle misure previste dall'art. 25.
La misura di cui all'art. 25, n. 1, puo' altresi' essere disposta
quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del
Codice civile".
"Art. 27. - Disposizioni particolari alla liberta' assistita.
Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal
n. 1 dell'art. 25, all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel
quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire,
a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione
professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad
eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle
quali egli deve essere sottoposto.
Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla
casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il
minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo
mantenimento e della sua educazione.
Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date
da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla
presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio
sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il
predetto componente ritenga opportuno convocare.
L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del
minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale
vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce
al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate
notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese
cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni
stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale
del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle
prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29".
"Art. 28. - Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la
famiglia e con l'ambiente.
Il direttore dell'istituto nel quale il minore e' ricoverato per
l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia
al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti
sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.
L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la
famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera
svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto
il Tribunale per i minorenni".
"Art. 29. - Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle
misure.
Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere
modificate in ogni tempo.
E' sempre in facolta' del tribunale trasformare qualsiasi misura
disposta in altra, che appaia piu' idonea ai fini della rieducazione
del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.
Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2
dell'art. 25 tale reinserimento puo' dal tribunale essere attuato
altresi' con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia
rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni
dell'art. 27.
La cessazione delle misure disposte e' ordinata in ogni tempo dal
tribunale allorche' il minore appaia interamente riadattato, o quando
per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura rossa
considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni
caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di eta' o per
servizio militare di leva".
"Art. 30. - Pensionati giovanili.
I minorenni gia' rieducati che non possono convenientemente essere
assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui
all'art. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.
L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il
collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte
esistenti nella medesima localita' o in altra viciniore".
"Art. 31. - Informazioni della pubblica sicurezza.
Alle autorita' di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a
qualsiasi persona, ente od autorita', e' fatto divieto di indicare
fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative,
qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29,
ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del
minorenne".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - TAMBRONI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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