Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 897 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1956 e rettifica 05/08/1957)
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la
lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della
cultura, designati:
uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti
cinematografici;
uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;
uno dalla Societa' italiana autori ed editori;
uno dai tecnici cinematografici;
uno dagli scenografi cinematografici;
uno dagli attori professionisti;
tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti,
sentite le organizzazioni di categoria, tra gli autori
cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti)".
Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
"i) da un rappresentante delle industrie tecniche
cinematografiche;
l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche
che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la
cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l), e i
rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli
scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla
lettera h), sono designati dalle rispettive organizzazioni di
categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I componenti della Commissione sono nominati con decreto de)
Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere
e), d), e), f), g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per
ciascuno di essi e' nominato, con le stesse modalita', un membro
supplente".
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