Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 897 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1956 e rettifica 05/08/1957)
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art.  2  della  legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la
lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    "h)  da  nove  rappresentanti  della  tecnica,  dell'arte e della
cultura, designati:
      uno    dalla    organizzazione    sindacale   dei   giornalisti
cinematografici;
      uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;
      uno dalla Societa' italiana autori ed editori;
      uno dai tecnici cinematografici;
      uno dagli scenografi cinematografici;
      uno dagli attori professionisti;
      tre  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  scelti,
sentite    le   organizzazioni   di   categoria,   tra   gli   autori
cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti)".
  Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
    "i)    da    un    rappresentante    delle   industrie   tecniche
cinematografiche;
    l)  da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche
che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
    m)  da  un  rappresentante  della  Commissione  nazionale  per la
cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  rappresentanti  di cui alle lettere d), e), f), g), i), l), e i
rappresentanti  dei  giornalisti  cinematografici, dei tecnici, degli
scenografi  cinematografici e degli attori professionisti di cui alla
lettera   h),  sono  designati  dalle  rispettive  organizzazioni  di
categoria  per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  componenti  della  Commissione  sono  nominati  con decreto de)
Presidente  del  Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere
e),  d),  e),  f),  g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per
ciascuno  di  essi  e'  nominato,  con le stesse modalita', un membro
supplente".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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