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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati
anteriormente al 1 gennaio 1949 e non discussi alla data dell'entrata
in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro
il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla
cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga
presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza e,
contemporaneamente all'istanza, provveduto alla integrazione dei
depositi per spese e valori bollati.
Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la
causa e' stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della
presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione,
provvede a norma, dell'art. 377 del Codice di procedura civile. Non
e' necessario rinnovare l'istanza se la discussione e' rinviata.
Se l'istanza non e' presentata nel termine stabilito, o i depositi
non sono integrati nello stesso termine, la Corte di cassazione
pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e
138 delle disposizioni di attuazione e transitorie, approvate con
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
L'ordinanza, estesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del
processo di Cassazione per abbandono del ricorso e condanna il
ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle
spese.
Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia gia'
stata fissata l'udienza per la discussione dei ricorso notificato
anteriormente al 1 gennaio 1949, la Corte di cassazione dichiara
estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se
almeno una delle parti non si presenti per chiedere che il ricorso
sia discusso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO