Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1027 del 21/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1957)
Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  2  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, e' sostituito dal seguente:
  "Ciascuno  degli  Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli
iscritti  all'albo,  a  maggioranza  relativa  di voti ed a scrutinio
segreto, il Consiglio direttivo, che e' composto di cinque membri, se
gli  iscritti  all'albo  non superano i cento; di sette se superano i
cento,  ma  non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma
non  i  mille  e  cinquecento;  di  quindici  se  superano  i mille e
cinquecento.
  L'assemblea  e'  valida in prima convocazione quando abbiano votato
di  persona  almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione,
qualunque  sia  il numero dei votanti purche' non inferiore al decimo
degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
  Le  votazioni  dovranno  aver  luogo in tre giorni consecutivi, dei
quali uno festivo.
  Il  presidente,  udito  il  parere degli scrutatori, decide sopra i
reclami  o  le  irregolarita',  intorno  alle  operazioni elettorali,
curando  che  sia  fatta  esatta  menzione nel verbale delle proteste
ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
  I  componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea
per  la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre
dell'anno in cui il Consiglio scade.
  Ogni   Consiglio   elegge   nel  proprio  seno  un  presidente,  un
vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.
  Il  presidente  ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui
convoca  e  presiede  il  Consiglio  direttivo  e  le assemblee degli
iscritti:  il  vicepresidente  lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal
presidente".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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