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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1027 del 21/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1957)
Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, e' sostituito dal seguente:
"Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli
iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio
segreto, il Consiglio direttivo, che e' composto di cinque membri, se
gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i
cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma
non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e
cinquecento.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando abbiano votato
di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore al decimo
degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei
quali uno festivo.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i
reclami o le irregolarita', intorno alle operazioni elettorali,
curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste
ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea
per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre
dell'anno in cui il Consiglio scade.
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui
convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli
iscritti: il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal
presidente".
1947
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