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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e
superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente
disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri
ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione
dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame,' nonche' agli
appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le
medesime attivita' sui medesimi fondi.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e
i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme
del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive
modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano
d'opera inferiore a 30 giornate uomo.