Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 108 del 14/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1957)
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai militari, gia' appartenenti ai reparti indigeni dei cessati
Governi coloniali che, in conseguenza degli eventi bellici, sono
stati inquadrati nei nuclei di Napoli, alla dipendenza del Comando
del Deposito misto speciale, o di Roma, alla diretta dipendenza del
Ministero dell'Africa italiana e che tuttora si trovano in Italia,
spetta il seguente trattamento:
a) liquidazione di pensione ordinaria, da computarsi secondo le
norme vigenti per i militari nazionali dell'Esercito e sulla base
degli assegni attribuiti ai militari stessi di grado equiparato, e
con effetto dalla data della loro cessazione effettiva dal servizio;
b) maggiorazione di anzianita' non superiore a cinque anni per
coloro che, alla data di assegnazione della pensione ordinaria, non
avessero compiuto il minimo di servizio utile per conseguirla;
c) liquidazione di pensione privilegiata ordinaria per coloro che
abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermita' in servizio e per
causa di servizio, secondo le norme vigenti per i militari nazionali,
e nella misura prevista per i corrispondenti gradi dell'Esercito;
d) liquidazione della pensione di guerra secondo le disposizioni
della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni,
qualora abbiano riportato in guerra ferite o lesioni o contratto
infermita' da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita'
di lavoro, ed ai loro congiunti, in caso di morte. La decorrenza
della pensione o dell'assegno e' fissata dalla data di acquisto della
cittadinanza italiana da parte degli aventi diritto. Le somme
eventualmente corrisposte a titolo di pensione, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, si intendono abbonate;
e) indennita' di congedamento nella misura di un mese degli
assegni percepiti nell'ultimo mese di servizio in Italia per ogni
anno di servizio per coloro che, malgrado la eventuale maggiorazione
di cui alla precedente lettera b), non avessero conseguito il diritto
alla pensione ordinaria.
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