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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1139 del 25/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1957)
Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.
Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito
dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' soppresso. Le sue
attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:
a) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 del suddetto
testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso
cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia
prestato garanzia;
b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di
stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati
dello Stato, nonche' ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del
suddetto testo unico, nei casi di accertate necessita' familiari
entro i limiti delle disponibilita', fissate, per ciascun esercizio,
dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da
sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro;
c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito
diretto.
La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o
salario, e' esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge
e del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.
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