Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1208 del 29/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1957)
Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti
di sezione, e' costituito dai seguenti membri:
a) i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il
direttore generale della Azienda nazionale autonoma delle strade
statali e l'ispettore generale preposto all'ispettorato centrale per
la ricostruzione edilizia;
b) i capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori
pubblici e l'ispettore generale preposto all'ispettorato per il
Tevere;
c) gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il
Ministero dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle
nuove costruzioni ferroviarie;
d) tre consiglieri di Stato;
e) quattro avvocati dello Stato;
f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con
qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata;
g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con
funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di
cassazione;
h) il segretario generale e il direttore generale dei Servizi
medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
i) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica, non
inferiore a ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale
dello Stato;
l) i direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto
e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e
prestiti, dell'Antichita' e belle arti, della Bonifica e della
Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro
marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e de gli
Affari generali del Ministero dell'industria e commercio,
dell'Ispettorato della motorizzazione civile - dei trasporti in
concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;
m) il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare,
il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonche'
due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per
l'Aeronautica;
n) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non
inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;
o) due funzionari tecnici designati dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste;
p) cinque ispettori generali tecnici ed uno amministrativo
dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione;
q) il capo del Servizio centrale per l'edilizia, scolastica del
Ministero della pubblica istruzione;
r) un ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste
e telecomunicazioni;
s) due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
t) sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle
Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle
Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive
associazioni nazionali.
I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non
possono farsi rappresentare".
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