Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1239 del 20/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1958)
Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.
Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio
1952, n. 621, e' sostituito dal seguente:
"4) i criteri per il calcolo delle disponibilita' di mano d'opera
delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni
parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella
conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per
mezza unita' lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16
ai 18 per il 75 per cento".
1947
1948
1949
1950
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1953
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