Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1250 del 17/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1958)
Approvazione dell'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie Meccaniche Alimentari (I.M.A.) con sede pure a Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali ed a corrispondere il conguaglio dei valori.
Approvazione dell'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie Meccaniche Alimentari (I.M.A.) con sede pure a Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali ed a corrispondere il conguaglio dei valori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato presso l'Intendenza
di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio,
contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di
Verona ed alla ditta Industrie Meccaniche Alimentari (I.M.A.) con
sede pure in Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in
detta citta' aventi il valore complessivo di lire 121.450.000, contro
impegno solidale da parte degli Enti cessionari a costruire, su
terreni demaniali ed in conformita' a progetti prestabiliti, due
fabbricati ed otto capannoni in muratura da adibire a servizi di
competenza dell'Amministrazione militare ed a corrispondere lire
15.450.000 a conguaglio dei valori.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI
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