Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1300 del 23/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1958)
Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55.
Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per
accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni
indicate dall'art. 1 della, legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si
trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 28 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e
successive estensioni, potranno ottenere il certificato di
abilitazione provvisoria, alla relativa professione anche dopo
l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad
essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione
definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n.
1378.
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1949
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