Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1307 del 07/11/1957 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1958 (suppl. ord.))
Adesione ai seguenti Atti Internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  aderire  ai
seguenti  Atti  internazionali  adottati  a  Ginevra il 10 marzo 1955
dalla  IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle
tariffe  doganali  e  sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre
1947:
    a)  Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX
e XXX dell'Accordo generale;
    b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III
dell'Accordo generale;
    a)   Protocollo   di   emendamento  alle  disposizioni  organiche
dell'Accordo generale.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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