Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 17 del 03/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1957)
Proroga dell'esenzione dal pagamento della Imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.
Proroga dell'esenzione dal pagamento della Imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55
del testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica del 5 gennaio 1930 n. 180.
In materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da
parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche
Amministrazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto
dalla data di scadenza stabilita dall'art. 47, primo comma, del
decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.
Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso
periodo di tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi:
alle sovvenzioni contro cessione di quote della retribuzione
effettuate, ai sensi dell'art. 20, punto sesto, della legge 21
novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, dalla Direzione
generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati;
ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e
previdenza ai dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio
1952, n. 38;
ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le
provvidenze agli statali in attuazione del regio decreto legislativo
17 maggio 1946, n. 388, e della legge 3 febbraio 1951, n. 53.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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