Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 17 del 03/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1957)
Proroga dell'esenzione dal pagamento della Imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  esenzioni  da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55
del  testo  unico  approvato  con  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica del 5 gennaio 1930 n. 180.
  In  materia  di  cessione di quote dello stipendio o del salario da
parte   dei   dipendenti   dello   Stato   e  delle  altre  pubbliche
Amministrazioni,  sono  prorogate  al  31  dicembre 1965, con effetto
dalla  data  di  scadenza  stabilita  dall'art.  47, primo comma, del
decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.
  Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso
periodo di tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi:
    alle  sovvenzioni  contro  cessione  di  quote della retribuzione
effettuate,  ai  sensi  dell'art.  20,  punto  sesto,  della legge 21
novembre  1949,  n.  914, e successive modificazioni, dalla Direzione
generale  degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati;
    ai  piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e
previdenza ai dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio
1952, n. 38;
    ai   crediti  concessi  dal  Comitato  interministeriale  per  le
provvidenze  agli statali in attuazione del regio decreto legislativo
17 maggio 1946, n. 388, e della legge 3 febbraio 1951, n. 53.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1957

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022