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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' aggiunto il
seguente comma:
"A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente
legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del
privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto
legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI -
CORTESE - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO