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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta
del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per la
difesa, potranno essere resi esecutivi gli allegati tecnici alla
Convenzione per l'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago
il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo
1948, n. 616, ed i relativi emendamenti.
La predetta facolta' potra' essere esercitata nel termine di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MORO -
TAVIANI
Visto il Guardasigilli: MORO