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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 260 del 17/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1957)
Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.
Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In materia di stato dei sottufficiali della Guardia i di finanza si
applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito
(Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599,
eccettuate quelle contenute negli articoli dal 57 al 59, con le
modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono
sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle
A e B annesse alla presente legge.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
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1968
1969
1970
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1972
1973
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1997
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1999
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2001
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