Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 306 del 25/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1957)
Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania.
Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 919, limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto
legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie
professionali il cui indennizzo e' dovuto da istituti assicuratori
diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranita'
della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti
assegni mensili:
a) lire 3000, nel caso di inabilita' permanente di grado dal 50
per cento al 79 per cento;
b) lire 5000, nel caso di inabilita' permanente di grado dall'80
per cento all'89 per cento;
c) lire 7000, nel caso di inabilita' permanente di grado dal 90
per cento al 100 per cento.
Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le
malattie professionali di cui al precedente comma sono altresi'
aumentate dei seguenti assegni mensili:
a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;
b) lire 4000; nel caso di due aventi diritto;
c) lire 5000, nel caso di tre o piu' aventi diritto.
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.
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