Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 314 del 29/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1957)
Modifica dell'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi.
Modifica dell'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 243 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato con
legge 27 giugno 1942, n. 851, e' sostituito dal seguente:
"L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale,
anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di
soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di
pagamento emessi dai Comuni, dalle Province e dai prefetti in favore
del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati
comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non
inferiore a quella prevista dal Cartello bancario e di rivalersi di
siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime
riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o
provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.
Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni
fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente,
l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali
riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli
ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.
L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi la esecuzione
dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni previste dalle
leggi, regolamenti e capitolati normali sulle riscossioni delle
imposte dirette".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
ANDREOTTI - MEDICI
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