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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 10 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese
in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si
pronuncia per ultimo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
- CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO