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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 46 del 12/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1957)
Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera.
Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, gia' di ruolo,
cessati dal servizio dal 1922 al 1930 in seguito alla soppressione
delle scuole di lingua tedesca per motivi inerenti alla situazione
politica del tempo, hanno diritto al riconoscimento - agli effetti
della carriera e della pensione - dell'intero periodo intercorso tra
la cessazione e la riassunzione in servizio.
I benefici di cui al precedente comma si applicano anche nei casi
in cui i provvedimenti di cancellazione dai ruoli siano stati
disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in
tal modo alla radiazione o ad imposizione di carattere politico; sono
pure applicati a coloro che per gli stessi motivi non abbiano
accettato la sede loro assegnata o le cui domande di assegnazione di
sede non furono accolte perche' redatte in lingua tedesca, e che poi
furono dichiarati dimissionari, ed infine a coloro che all'atto della
cessazione dal servizio si trovavano ancora nel triennio di prova.
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