Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 464 del 27/06/1957 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1957)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262,
concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi
leggeri, allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio
combustibile, nonche' delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti,
con le seguenti modificazioni:
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878,
convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H - oli
minerali - e' aggiunta la seguente voce:
I) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione
primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilita'
(in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225°
C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il
90 per cento in volume:
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei
forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;
2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente,
energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a
chilowatt 500;
3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti
cittadine di distribuzione.
All'art. 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Il diritto alla restituzione di cui all'art. 9 si prescrive nel
termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme
spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte
di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la
ditta interessata e' tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio.
Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del
presente articolo sono a carico della ditta interessata.
E' aggiunto il seguente articolo 10-bis:
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a istituire apposito
capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per l'esercizio finanziario 1957-1958 onde far luogo alla
restituzione prevista dall'articolo 9.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI -
MEDICI - GAVA -
CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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1954
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